TRIBUNALE DI SAVONA Ufficio GIP Il giudice dott.ssa Ceccardi vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale, proposta dal pubblico ministero all'odierna udienza, nella parte in cui la norma non esclude dal catalogo dei reati per i quali non e' possibile sospendere l'ordine di carcerazione il reato di cui all'art. 423-bis, comma 2, codice penale, ovvero l'ipotesi colposa di incendio boschivo. Osserva Nei confronti di F. L. e' stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Savona sentenza di applicazione pena, in data, per il reato di cui all'art. 423-bis, comma 2, del codice penale, sentenza divenuta irrevocabile il... Il p.m., che a rigore dovrebbe ordinare la carcerazione del condannato, chiede tuttavia a questo giudice di ordinare la sospensione della carcerazione ritenendo irragionevole l'impossibilita' di sospensione dell'ordine di carcerazione, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 423-bis, del codice penale, anche per l'ipotesi di cui al comma 2 stesso articolo. Rilevanza della questione. Sulla base del tenore letterale dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale dovrebbe essere esclusa anche per l'ipotesi meramente colposa del reato di cui all'art. 423-bis codice penale la possibilita' di ordinare la sospensione dell'ordine di carcerazione La questione si presenta di sicura rilevanza rispetto all'esito dell'odierno procedimento, poiche' la previsione normativa censurata e' concretamente applicabile nel giudizio a quo; e' infatti lo stesso pubblico ministero che ha emesso l'ordine di carcerazione a ritenerlo non conforme al dettato costituzionale e a chiederne la sospensione al giudice dell'esecuzione. Non manifesta infondatezza. Pare del tutto irragionevole la disparita' di trattamento che viene a crearsi fra il delitto di incendio boschivo colposo e altri reati colposi parimenti e piu' gravi, quali per esempio l'omicidio stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa medica o l'incendio ferroviario: la questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto in relazione all'art. 27, comma 3, della Costituzione che in relazione all'art. 3 della Costituzione data la disparita' di trattamento tra situazioni analoghe, come si evidenziera' di seguito. Nella norma di cui all'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale sono elencate tutte le fattispecie in relazione alle quali il pubblico ministero deve emettere ordine di carcerazione non potendo essere disposta la sospensione dell'esecuzione; le ipotesi indicate alla lettera a) sono dovute ad una scelta a monte del legislatore che ricollega la maggiore pericolosita' cui consegue il divieto della misura alternativa al tipo di reato commesso (ex plurimis, Cassazione Sez. 1. sentenza n. 16708 del 18 marzo 2008 Rv. 24124). L'elenco dei reati per i quali non puo' essere disposta la sospensione include il reato punito dall'art. 423-bis senza distinzione tra ipotesi dolosa e colposa. Per tale reato la sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5 dell'art. 656 non puo' essere disposta, rientrando nel novero delle fattispecie che l'ordinamento considera espressive di una maggior capacita' a delinquere come tali non meritevoli dei benefici previsti dalla legge n. 663 del 1986 e successive modifiche. Cio' premesso, all'udienza odierna il pubblico ministero ha chiesto a questo giudice di sospendere l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale offrendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, lettera M) del decreto-legge n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevando incidentalmente la questione di legittimita' costituzionale. Invero la norma, cosi' come formulata, viola l'art. 3 della Costituzione ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalita'. Pare infatti un risultato irragionevole quello che consegue alla previsione di una modalita' esecutiva piu' gravosa per il condannato per il reato di incendio boschivo colposo rispetto a condotte colpose ben piu' gravi come ad esempio l'omicidio stradale, che consente a chi l'ha commessa di poter beneficiare in fase esecutiva del decreto di sospensione dell'esecuzione. Viene ingiustificatamente considerato pericoloso e dunque meritevole della carcerazione chi ha commesso un reato di modesta gravita' e ha riportato condanna ad una pena detentiva breve, a differenza del soggetto il quale si sia reso responsabile di un reato piu' grave e percio' sia stato condannato ad una pena detentiva elevata tenuto conto che il limite di tre anni previsto dall'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale ai fini della sospensione dell'esecuzione trova applicazione anche con riguardo alle pene residue. La norma dunque ha introdotto una aprioristica presunzione di pericolosita' che travalica il limite costituzionale della ragionevolezza delle scelte legislative (sul punto si richiamano le sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008 e n. 206 del 2006). E' pacifica la discrezionalita' in capo al legislatore nella scelta relativa alle modalita' di esecuzione della pena in relazione a diversi titoli di reato purche' la predetta discrezionalita' non trasmodi nell' arbitrio, come affermato dalla Corte costituzionale quando reputa «ammissibile l'esistenza di regimi sanzionatori differenziati frutto di scelte discrezionali del legislatore a condizione che queste ultime non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenze nn. 394 del 2006, 144/2005, 364/2004 e 287/2001). Peraltro come osservato dal pubblico ministero la norma viola altresi' l'art. 27, comma 3, della costituzione che impone che la pena tenda alla rieducazione del condannato, si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 1966; n. 21 del 1971; n. 167 del 1973: n. i 143 e n. 264 del 1974; n. 119 del 1975; n. 25 del 1979; n. 104 del 1982; n. 137 del 1983; n. 237 del 1984; n. 23, n. 102 e n. 169 del 1985; n. 1023 del 1988); e' evidente che tale finalita' rieducativa rimarrebbe completamente frustrata con un sistema automatico di carcerazione immediata senza possibilita' di valutazione individualizzata da parte del tribunale di sorveglianza. Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto conduce pertanto a ritenere sussistente nel nostro ordinamento processualpenalistico un principio, fondato sull'art. 27 della Costituzione comma 3, secondo cui va assicurata la possibilita' della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi onde garantire la finalita' rieducativa della pena, evitando l'impatto con il circuito carcerario e favorendo la riabilitazione del condannato ammettendolo ad espiare la pena in regime alternativo alla detenzione. Se cio' e' vero non puo' non evidenziarsi come in relazione all'ipotesi colposa di incendio boschivo il legislatore abbia sabotato la finalita' rieducativa della pena a fronte di una condotta non particolarmente grave. La questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto in relazione all'art. 27 della Costituzione che in relazione all'art. 3 della Costituzione data la disparita' di trattamento tra situazioni analoghe.